E' costituita l’Associazione “AMATORI TENNIS ARMESI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, abbreviabile in AMATORI TENNIS ARMESI A.S.D.. Detta Associazione è apartitica, apolitica, senza fini di lucro.
ARTICOLO 2 - SEDE
Essa ha sede in Taggia, località Arma, via Lungomare.
ARTICOLO 3 - SCOPO, DURATA E COLORI SOCIALI
L'Associazione ha lo scopo di promuovere con finalità agonistiche, sportive e propagandistiche la pratica del tennis e di altri sport a carattere dilettantistico, secondo le norme e le direttive del CONI e delle competenti Federazioni Sportive Nazionali delle quali accetta Statuto e Regolamenti. In particolare l’Associazione svolgerà attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline praticate. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, anche per conto o per delega di terzi, Enti o privati, l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. Potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessarie e opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. La durata dell'Associazione e' fissata al trentuno dicembre duemilaottanta. I colori sociali sono: BIANCO-ROSSO.
ARTICOLO 4 - SOCI
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall’elettività delle cariche sociali. L'Associazione è composta dagli associati (o soci) ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente Statuto. Ogni socio ha diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea dei soci e gode dell’elettorato attivo e passivo. I soci juniores, ossia coloro che al primo gennaio di ogni anno in corso non abbiano ancora compiuto i diciotto anni, hanno diritto al voto nell'Assemblea dei soci qualora abbiamo compiuto gli anni diciotto alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.
ARTICOLO 5 - QUOTE SOCIALI
Ogni socio deve versare la quota sociale stabilita dall’Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate. I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei quindici giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote scadute per oltre tre mesi, comporta l’esclusione dall’Associazione del socio inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. E' esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO 6 - AMMISSIONE E CESSAZIONE DA SOCIO
L'ammissione all'Associazione e' subordinata alle seguenti norme: a) presentazione della domanda; b) pagamento delle quote sociali; c) accettazione senza riserve del presente Statuto, dei regolamenti interni e di altre norme che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno emanare. I soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia; tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo ed in ulteriore istanza al Collegio dei Probiviri, il giudizio del quale sarà inappellabile. La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni presentate per iscritto almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale; b) per morosità nel pagamento della quota sociale secondo i termini fissati dall’articolo cinque del presente Statuto; c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all’interessato che potrà ricorrere presso il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea Generale dei Soci; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Probiviri; - il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea Generale dei soci e' sovrana, è il massimo organo deliberativo dell’Associazione; essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. La partecipazione del socio all’assemblea è strettamente personale; è ammessa la possibilità di delega scritta solo ad altri soci aventi diritto di voto; ciascun socio, tuttavia, può essere portatore di una sola delega. L’Assemblea Generale ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare : - approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo; - elegge il Presidente;- elegge i membri del Consiglio Direttivo tra tutti i soci. I soci votanti potranno esprimere un massimo di quattro preferenze; - nomina il Collegio dei Probiviri; - nomina il Collegio dei Revisori dei Conti; - stabilisce le direttive dell’attività associativa; - decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci; - approva eventuali modifiche allo Statuto purché si raggiunga una maggioranza che sia dei due terzi dei votanti partecipanti all'Assemblea e tale maggioranza costituisca anche almeno un terzo di tutti i Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno. Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto entro trenta giorni dalla richiesta. In tale richiesta dovranno essere specificati i motivi per i quali si richiede la convocazione. L’Assemblea Generale dei soci convocata per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti deve procedere in primo luogo all’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso redatto dal Consiglio Direttivo dimissionario. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e' convocata mediante affissione di apposito avviso all'Albo Sociale e a mezzo convocazione scritta almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, in prima e seconda convocazione. L'Assemblea Generale e' valida in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le Assemblee Generali sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente con l'assistenza di un Segretario.
Il Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare con i dati fornitigli dalla segreteria la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea ed il numero dei voti validi presenti. Tranne nei casi specificatamente contemplati, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti. I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta presso la Sede Sociale. Le votazioni avverranno in modo palese, salvo i casi diversamente regolamentati dal presente Statuto.
ARTICOLO 9 - ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'
Alle cariche sociali può essere eletto ogni socio di età non inferiore a diciotto anni compiuti. I membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri non possono rivestire altra carica sociale. I soci che abbiano un rapporto di subordinazione o collaborazione in via continuativa con l’Associazione non potranno ricoprire alcuna carica sociale. Tutti gli incarichi sono onorari, consistono in prestazioni volontarie, personali e gratuite, ed hanno la durate di due anni. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.
ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE
Il Presidente e' eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e i provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni viene sostituito dal Vice Presidente che dovrà convocare entro tre mesi una Assemblea Generale straordinaria per la nomina di un nuovo Presidente.
ARTICOLO 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO -
Il Consiglio Direttivo e' composto dal Presidente e da sei Consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo tre. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese su convocazione del Presidente, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti. La presenza della maggioranza dei componenti è richiesta per la validità delle riunioni; e' anche richiesta la presenza del Presidente o del Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. I posti resi vacanti nel Consiglio Direttivo per dimissioni o per altri motivi vengono occupati dai primi non eletti dell'Assemblea Generale. Qualora dovesse ancora mancare la maggioranza dei Consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I compiti del Consiglio Direttivo sono: - dirigere ed amministrare l'Associazione; - compilare il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - adottare i provvedimenti disciplinari; - nominare il Vice Presidente ed assegnare altri incarichi; - approvare i regolamenti interni; - fissare le quote sociali; - proporre le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento; - redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo; - nominare i componenti della Commissione Tecnica stabilendone le relative competenze. ARTICOLO 13 - IL VICE PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza il Vice Presidente scegliendolo fra i suoi componenti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
ARTICOLO 14 - IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Si incarica della esazione delle entrate, effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre Revisori, di cui uno è il Presidente. Vengono nominati dall'Assemblea Generale. Esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei sindaci in genere, secondo le leggi. Rilevando irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E’ costituito da un Presidente e da due membri effettivi eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci a scrutinio segreto e maggioranza di voti. Il Proboviro dimissionario viene sostituito dal Socio che nella graduatoria alle votazioni risulta il primo non eletto. I posti resi vacanti nel Consiglio Direttivo per dimissioni o per altri motivi vengono occupati dai primi non eletti dell'Assemblea Generale. Il Collegio è incaricato di dirimere eventuali divergenze tra l'Associazione e i Soci. Si esprime inoltre sulle istanze dei soci contro le decisioni del Consiglio Direttivo. I membri del Collegio non possano essere di età inferiore ai trentacinque anni.
ARTICOLO 17 - PATRIMONIO E BILANCIO
Il Patrimonio consiste in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente dell’Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio successivo al quale si riferiscono.
ARTICOLO 18 - REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE
Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all’articolo tre. Durante la vita dell'Associazione e' vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve a fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO E INDISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea generale e dovrà essere deciso soltanto con voto preso a maggioranza di almeno due terzi dei soci. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa, e' fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità sportive analoghe salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONE FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo e statuto valgono le disposizioni di legge in materia che quivi s’intendono richiamate.